Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare gli interventi indicati dalla Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 135, com. 2:

  • interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità
  • interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono le strutture degli edifici
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici
  • interventi di ristrutturazione edilizia conservativa compresi gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi
  • interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale. E' compresa la demolizione di volumi secondari che fanno parte di una stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione all'interno del resede di riferimento e i volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale
  • mutamenti di destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, senza opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
  • demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione
  • installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie (con le modalità costruttive indicate dalla Deliberazione della Giunta regionale 25/08/2016, n. 63/R, art. 12 e 13)
  • installazione di manufatti per gli appostamenti fissi autorizzati per l’esercizio dell’attività venatoria con caratteristiche indicate dalla Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-quater
  • le opere individuate dal piano antincendi boschivi (AIB) se non sono riconducibili a attività edilizia libera
  • installazione di manufatti e impianti per la produzione, stoccaggio e distribuzione di energia nei casi previsti dalla  Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 16

La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:

  • in variante al permesso di costruire
  • in alternativa al permesso di costruire.

Approfondimenti

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 23/05/2024 10:41.39