
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
Se però risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34 e la Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 199, 200, 206 e 206-bis, prevedono la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio applicando una sanzione pecuniaria.
L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato e accertata dal Comune nella fase successiva all'ingiunzione, ovvero quando si perviene all'emissione dell'ordine di demolizione.
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio non equivale ad una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sentenza della Corte di Cassazione 23/03/2004, n. 13978).